La materia dell’incentivo per le funzioni tecniche previsto dall’art. 113(1) del nuovo codice degli appalti (decreto legislativo n. 50/2016) è sempre di interesse per quanti operano nell’ufficio tecnico comunale e in numerose occasioni la Corte dei conti è stata interpellata, nella sua funzione consultiva, per meglio definirne l’esatto ambito operativo.
Fra le ultime deliberazioni dei giudici contabili merita di essere segnalata la n. 52 del 27 aprile 2017 della Sez. reg. di controllo per le Marche, in risposta a due quesiti:
- se l’ottanta per cento delle risorse finanziarie dell’apposito fondo previsto dal sopra citato art. 113, comma 2, per le funzioni tecniche ivi espressamente indicate svolte dai dipendenti pubblici, possa essere ripartito anche a favore di personale amministrativo (ad esempio: personale preposto alla spesa per investimenti; personale preposto alle procedure di gara per l’individuazione del soggetto appaltatore e per gli adempimenti connessi alla stipula del contratto di appalto);
- se gli incentivi riferiti a forniture e/o servizi possano essere riconosciuti anche se non riconducibili a committenze strettamente necessarie per la realizzazione dei lavori/opere.
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