Le strade vicinali su cui esiste un uso pubblico rappresentano sovente motivo di contenzioso fra cittadini e Pubblica Amministrazione: i primi, interessati a dimostrare l’inesistenza di detto uso; la seconda, al contrario, interessata a dimostrare il contrario.
Sulla delicata materia segnaliamo ai lettori due recenti e interessanti sentenze.
Il TAR Campania, Napoli, sez. VII, nella sent. 7 dicembre 2022, n. 7653, dopo aver ricordato che una strada vicinale è una “strada privata fuori dei centri abitati ad uso pubblico”, secondo la definizione all’uopo fornita dall’art. 3, comma 1, n. 52, del Codice della Strada[1], ha ribadito, sulla scorta di consolidata giurisprudenza[2], che per il riconoscimento della natura pubblica di una strada devono riscontrarsi contemporaneamente le seguenti condizioni:
- il passaggio esercitato jure servitutis publicae da una collettività di persone qualificate dall’appartenenza ad un gruppo territoriale (i cittadini del Comune);
- la concreta idoneità del bene a soddisfare esigenze di carattere generale, anche per il collegamento con una pubblica via (la strada in oggetto collega il litorale con una strada pubblica);
- un titolo valido a suffragare l’affermazione del diritto di uso pubblico, che può identificarsi anche con la protrazione dell’uso da tempo immemorabile.