L’art. 34, comma 2, del Testo Unico Edilizia[1] consente la fiscalizzazione dell’abuso mediante il pagamento di una sanzione pecuniaria quando vi sia difformità parziale rispetto al titolo edilizio e sussista il rischio che la demolizione della parte difforme possa arrecare pregiudizio alla parte conforme. Dall’esegesi della norma è possibile individuare una serie di presupposti concomitanti per la corretta operatività dell’istituto, come evidenziato dal TAR Lombardia, Brescia, sez. II, nella sent. 21 settembre 2022, n. 863.
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