Come è noto, l’art. 216, comma 2, del DL 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio[1]), allo scopo di favorire la ripresa economica delle imprese e delle attività sportive interessate dalle misure volte a fronteggiare il dilagare dell’emergenze sanitaria da COVID-19 e che si sono risolte nell’obbligo di sospensione delle attività sportive, ha previsto che “In ragione della sospensione delle attività sportive, disposta con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri attuativi del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, le parti dei rapporti di concessione, comunque denominati, di impianti sportivi pubblici possono concordare tra loro, ove il concessionario ne faccia richiesta, la revisione dei rapporti in scadenza entro il 31 luglio 2023, mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio economico-finanziarie originariamente pattuite, anche attraverso la proroga della durata del rapporto, in modo da favorire il graduale recupero dei proventi non incassati e l’ammortamento degli investimenti effettuati o programmati.
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