L’art. 14 del Testo Unico Edilizia prevede che sull’istanza di permesso di costruire in deroga si debba esprimere il Consiglio comunale con propria deliberazione, prima che il responsabile adotti il provvedimento finale di accoglimento o diniego in ossequio alla decisione del Consiglio: per giurisprudenza condivisibile, si tratta di una competenza esclusiva di tale organo, chiamato a valutare “gli interessi in conflitto, anche pronunciandosi sulle osservazioni dedotte nel procedimento dalle parti interessate”. In particolare, “la ratio di tale speciale competenza attribuita al consiglio comunale risiede in ciò che, poiché il permesso di costruire in deroga comporta una deroga allo strumento urbanistico comunale, unico soggetto legittimato a pronunciarsi sulla relativa istanza è l’organo titolare del relativo potere di pianificazione, id est il consiglio comunale”. È conseguenza evidente, sulla quale non serve soffermarsi oltre, che l’eventuale decisione (positiva o negativa) adottata dal responsabile dell’ufficio tecnico sarebbe illegittima per vizio di incompetenza.
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