Il comma 1 dell’art. 41 del Testo Unico Edilizia, rubricato Demolizione di opere abusive, dispone che “In tutti i casi in cui la demolizione deve avvenire a cura del comune, essa è disposta dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio comunale su valutazione tecnico-economica approvata dalla giunta comunale”. La norma riprende il comma 1 dell’art. 27 (ormai abrogato) della legge n. 47/1985, secondo cui “In tutti i casi in cui la demolizione deve avvenire a cura del comune, essa è disposta dal sindaco su valutazione tecnico-economica approvata dalla giunta comunale”.
Premettiamo subito che l’intervento della Giunta non riguarda la legittimità dell’ordine di demolizione (provvedimento che rimane dovuto al ricorrere delle condizioni previste dalla legge), ma solo dell’ingiunzione di pagamento delle spese legate alla demolizione e, quindi, riguarda il momento esecutivo, i relativi profili economici e in sintesi, il momento successivo rispetto all’ordinanza di demolizione. Ed infatti, secondo la giurisprudenza, la valutazione dell’organo politico “deve intervenire solo nella fase in cui il Comune proceda effettivamente alla demolizione, essendo diretta a garantire il controllo delle modalità tecnico-economiche delle spese correlate all’attività svolta dal comune, senza per questo incidere sulla legittimità del procedimento di repressione degli abusi edilizi”.
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