L’ipotesi dell’esonero degli oneri concessori per gli interventi edilizi da realizzare a seguito di pubbliche calamità (art. 17 comma 3 lett. d) del Testo Unico Edilizia – d.P.R. n. 380/2001) non è frequentemente oggetto di pronunce giurisprudenziali: proprio per questo, la recente sentenza del Consiglio di Stato (sez. IV) del 30 maggio 2017, n. 2567 merita di essere segnalata ai lettori, perché consente di evidenziare le peculiarità di tale esonero, la cui previsione sconta comprensibili e condivisibili ragioni di solidarietà sociale, visto che sarebbe eccessivo richiedere al soggetto che ha subito una distruzione anche il pagamento del contributo per la ricostruzione.
L’art. 17, co. 3, lett. d) del Testo Unico Edilizia (d.P.R. n. 380/2001) prevede la esenzione dal contributo di costruzione “per gli interventi da realizzare in attuazione di norme o di provvedimenti emanati a seguito di pubbliche calamità”.
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