Con la legge n. 55 del 14 giugno 2019 è stato convertito il d.l. n. 32 del 18 aprile 2019, noto anche come Decreto Sbloccacantieri. Fra le norme di interesse per il settore edilizio, segnaliamo l’art. 5(1) in materia di rigenerazione urbana, che modifica l’art. 2 bis(2) del Testo Unico Edilizia(3).
Tre sono i punti di rilievo, due dei quali non sono delle reali novità ed uno è un’ipotesi di interpretazione autentica di una norma.
In primo luogo, le Regioni possono prevedere, con proprie leggi e regolamenti, disposizioni derogatorie alle norme in materia di distanza contenute nel d.m. 2 aprile 1968, n. 1444, e possono dettare disposizioni sugli spazi da destinare agli insediamenti residenziali, a quelli produttivi, a quelli riservati alle attività collettive, al verde e ai parcheggi, nell’ambito della definizione o revisione di strumenti urbanistici comunque funzionali a un assetto complessivo e unitario o di specifiche aree territoriali; queste disposizioni, in particolare, sono finalizzate a orientare i comuni nella definizione di limiti di densità edilizia, altezza e distanza dei fabbricati negli ambiti urbani consolidati del proprio territorio. Come accennato, si tratta di un non-novità: la previsione, in capo alle Regioni, della facoltà di individuare deroghe alla delicata materia delle distanze è già stata riconosciuta con l’introduzione dell’art. 2 bis (avvenuta con il d.l. n. 69/2013), il cui primo comma originario e rimasto immodificato, già espressamente prevedeva tale ipotesi. Ed infatti, alcune Regioni hanno già legiferato in tal senso; ad esempio, la Toscana, con la l.r. n. 65/2014, all’art. 140 (rubricato Deroghe al DM n. 1444/1968) ha disposto che “Limitatamente ai casi previsti e disciplinati dal piano operativo, negli interventi di ristrutturazione edilizia ricostruttiva e di sostituzione edilizia di cui all’articolo 134, comma 1, lettere h) ed l), relativi ad edifici che presentano legittimamente una distanza inferiore a 10 metri tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, l’edificio ricostruito può mantenere una distanza inferiore a dieci metri purché non inferiore a quella preesistente” (comma 1).
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