L’art. 94 comma 1 del Testo Unico Edilizia dispone che “nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità all’uopo indicate nei decreti di cui all’articolo 83, non si possono iniziare lavori senza preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione”. Che autorizzazione sismica e permesso di costruire siano due titoli distinti ed autonomi, frutto di due procedimenti diversi, non è in discussione; piuttosto, è interessante indagare il rapporto che deve sussistere fra i due ai fini dell’esecuzione dell’intervento edilizio. Si tratta di un aspetto su cui la giurisprudenza si è espressa in diverse occasioni, con orientamenti non sempre univoci.
In passato è stato sostenuto che l’autorizzazione sismica non fosse un presupposto per il rilascio del permesso di costruire; ad esempio, è stato evidenziato che “Dalla lettura dell’art. 94 D.P.R. 380/2001 (rubricato “Autorizzazione per l’inizio dei lavori”) si evince agevolmente che l’autorizzazione sismica rilasciata dal competente Ufficio Tecnico Regionale è necessaria per l’inizio dei lavori e non costituisce viceversa un presupposto per il rilascio del permesso di costruire. Tanto si ricava dall’esame della disposizione contenuta nel T.U. Edilizia, condotto secondo il criterio ermeneutico imposto dall’art. 12 delle preleggi al codice civile: vi si prevede infatti che <Fermo restando l’obbligo del titolo abilitativo all’intervento edilizio, nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità all’uopo indicate nei decreti di cui all’articolo 83, non si possono iniziare lavori senza preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione>”.
Allo stesso modo, è stato negato che l’autorizzazione sismica potesse essere un presupposto per il rilascio del permesso di costruire anche alla luce di quanto disposto dall’art. 65 del Testo Unico Edilizia, secondo cui “le opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica, prima del loro inizio, devono essere denunciate dal costruttore allo sportello unico, che provvede a trasmettere tale denuncia al competente ufficio tecnico regionale”, “il che esclude che il rilascio del permesso di costruire fosse subordinato a tale adempimento (cfr. art. 4 l. 1086 del 1971: “Le opere di cui all’articolo 1 devono essere denunciate dal costruttore all’ufficio del genio civile, competente per territorio, prima del loro inizio”)”.
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