Nella delicata materia della fascia di rispetto cimiteriale uno degli aspetti sui quali si erano registrate in passato alcune incertezze giurisprudenziali è rappresentato dall’ammissibilità della riduzione della suddetta fascia per il soddisfacimento di interessi privati.
Come è noto, ai sensi dell’art. 338 del Testo Unico Leggi sanitarie (Regio Decreto 27 luglio 1934 n. 1265), il Consiglio comunale può approvare, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la costruzione di nuovi cimiteri o l’ampliamento di quelli già esistenti ad una distanza inferiore a 200 metri dal centro abitato, purché non oltre il limite di 50 metri, quando ricorrano, anche alternativamente, le seguenti condizioni:
- risulti accertato dal medesimo Consiglio che, per particolari condizioni locali, non sia possibile provvedere altrimenti;
- l’impianto cimiteriale sia separato dal centro urbano da strade pubbliche almeno di livello comunale, sulla base della classificazione prevista ai sensi della legislazione vigente, o da fiumi, laghi o dislivelli naturali rilevanti, ovvero da ponti o da impianti ferroviari.
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