Nel caso di interventi edilizi abusivi (perché posti in essere in assenza di permesso di costruire o in totale difformità o con variazioni essenziali) l’art. 31 comma 2 del Testo Unico Edilizia (d.P.R. n. 380/2001) prevede l’ingiunzione al proprietario e al responsabile dell’abuso della rimozione e demolizione. La norma sembra individuare una responsabilità di tipo “sussidiario” in capo al proprietario dell’area ove è stato commesso l’abuso edilizio, nel senso che, pur quando il proprietario non sia responsabile dell’abuso, è comunque tenuto a dare esecuzione all’ordine di demolizione.
Ma perché proprio il proprietario sebbene incolpevole?
La risposta è semplice: perché, di norma, è lui ad avere la materiale disponibilità dell’area oggetto dell’abuso e, quindi, può dare corso all’ordine di rimozione e demolizione.
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