La materia dei piani di lottizzazione è indicativa di come, nella prassi dell’attività dell’ufficio tecnico comunale, possano intersecarsi competenze politiche e gestionali che, se non ben conosciute, possono portare ad errori e provvedimenti illegittimi.
La giurisprudenza (Consiglio di Stato, sez. IV, sent. 4 marzo 2016, n. 888) ha affermato che sull’istanza degli interessati per l’approvazione di un piano di lottizzazione si può verificare la seguente alternativa:
- il piano è perfettamente compatibile con lo strumento urbanistico vigente e non richiede alcuna variante: il tal caso, l’organo deputato alla sua approvazione è la Giunta comunale, secondo quanto previsto dal c.d. Decreto Sviluppo (art. 5 comma 13 del d.l. n. 70/2011), che individua tale organo quale competente per le decisioni sui piani attuativi, categoria nella quale devono farsi rientrare i piani di lottizzazione; in linea di massima, perciò, la neutralità del piano attuativo rispetto allo strumento generale è condizione necessaria e sufficiente a radicare la competenza della Giunta;
- il piano richiede una variante urbanistica: in tal caso la competenza non può che riconoscersi al Consiglio comunale ex art. 42 comma 2 lett. b) del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000) che individua in capo a tale organo la competenza esclusiva in materia di “piani territoriali e urbanistici”, competenza che si riespande non appena vengono meno le ragioni specifiche (e cioè la conformità della proposta allo strumento urbanistico vigente) che ne comportano il trasferimento in capo alla Giunta.
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