È noto che l’art. 52 del Regio Decreto 23 ottobre 1925 n. 2537, contenente l’Approvazione del regolamento per le professione d’ingegnere e di architetto, preveda una riserva di competenza progettuale a favore degli architetti per le opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico ed il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla L. 20 giugno 1909, n. 364 (oggi, Decreto legislativo n. 42/2004) per l’antichità e le belle arti; tuttavia, precisa la norma, la parte tecnica rientra anche nella competenza dell’ingegnere.
La norma è stata oggetto di diversi interventi giurisprudenziali che ne hanno meglio definito la reale portata applicativa, soprattutto con riferimento alla possibilità che anche l’ingegnere, a determinate condizioni, possa avere una propria competenza progettuale, al di là di quella relativa alla parte tecnica, anche per tali tipologie di immobili.
Per continuare a leggere l’articolo dell’Avv. Mario Petrulli collegarsi al seguente link http://www.ediliziaurbanistica.it/tid/5496629