La norma ed i punti di attenzione
L’art. 110 comma 1 del TUEL (decreto legislativo n. 267/2000), dopo le modifiche al testo originario apportate dal Legislatore con l’art. 11 comma 1 della legge n. 114/2014, dispone espressamente che:
“Lo statuto può prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato. Per i posti di qualifica dirigenziale, il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi definisce la quota degli stessi attribuibile mediante contratti a tempo determinato, comunque in misura non superiore al 30 per cento dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica e, comunque, per almeno una unità. Fermi restando ì requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, gli incarichi a contratto di cui al presente comma sono conferiti previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell’incarico”.
La norma individua molteplici elementi di particolarità, che si traducono in altrettanti punti di attenzione da parte dell’ente locale: nel prosieguo individueremo quelli principali, fornendo alcune delucidazioni utili, alla luce del dettato normativo e degli orientamenti giurisprudenziali.
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