Eseguibilità dell’ordine di demolizione di un edificio abusivo in pendenza di un sequestro penale

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L’indirizzo giurisprudenziale prevalente, sia amministrativo (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, sez. VI, sent. 28 gennaio 2016, n. 283; sent. 9 luglio 2013, n. 3626; sez. IV, sent. 6 marzo 2012, n. 1260), sia penale (Cass. pen., sez. III, sent. 14 gennaio 2009, n. 9186), ritiene irrilevante la pendenza di un sequestro, ai fini della legittimità dell’ordine di demolizione, della sua eseguibilità e, quindi, della validità dei conseguenti provvedimenti sanzionatori, sulla base della non qualificabilità della misura cautelare reale quale impedimento assoluto all’attuazione dell’ingiunzione: e ciò in quanto è comunque possibile, per il destinatario dell’ordine, ottenere il dissequestro del bene allo scopo di ottemperare all’ordine di demolizione.

L’orientamento, però, sembra essere mutato con la recente sent. 17 maggio 2017 n. 2337 del Consiglio di Stato, sez. VI, che ha individuato una serie di argomenti a sostegno di una posizione totalmente opposta.

Per continuare a leggere l’approfondimento dell’Avv. Mario Petrulli, consultare il seguente link: http://www.lagazzettadeglientilocali.it/tid/5503353