Scatta la responsabilità erariale per l’ingegnere collaudatore di alloggi ERP che procede al collaudo statico (dichiarando la buona esecuzione dei lavori, la loro rispondenza alle prescrizioni di progetto e la mancanza di difetti costruttivi quali lesioni e cedimenti) senza aver eseguito il sopralluogo del cantiere per dichiarata inaccessibilità dei luoghi e dinanzi a vizi dell’opera richiedenti interventi strutturali per assicurare il suo equilibrio statico e la sicurezza dei futuri inquilini, preventivamente denunciati dal precedente incaricato al collaudo (e rinunciatario): è quanto affermato dalla Corte dei conti, sez. giurisd .Veneto, nella sent. n. 66/2023, depositata lo scorso 17 maggio.
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