Attività commerciale in locali abusivi dal punto di vista edilizio: scatta la revoca-decadenza dell’autorizzazione

con Nessun commento

L’art. 3, comma 7, della Legge n. 287/1991 (Aggiornamento della normativa sull’insediamento e sull’attività dei pubblici esercizi) dispone che “Le attività di somministrazione di alimenti e di bevande devono essere esercitate nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica e igienico-sanitaria, nonché di quelle sulla destinazione d’uso dei locali e degli edifici, fatta salva l’irrogazione delle sanzioni relative alle norme e prescrizioni violate”.

Conseguentemente, come evidenziato dalla giurisprudenza in più occasioni[1] e ribadito recentemente dal Consiglio di Stato, sez. VI, nella sent. 25 giugno 2024, n. 5616, tra i presupposti del legittimo svolgimento dell’attività commerciale va annoverata la regolarità edilizia dell’immobile in cui l’attività è esercitata, rispondendo ad un evidente principio di ragionevolezza escludere che possa essere utilizzato uno spazio, con la presenza dell’utenza, in contrasto con la disciplina urbanistico-edilizia.

Per continuare a leggere, consultare il seguente link: https://www.ediliziaurbanistica.it/doc/10384663