Come è noto, l’art. 31 del Testo Unico Edilizia (d.P.R. n. 380/2001) dispone che, nel caso di interventi in assenza del permesso di costruire, la demolizione è ingiunta sia al responsabile dell’abuso sia al proprietario del bene.
Su tale aspetto, la giurisprudenza ha evidenziato che è indifferente la circostanza che il proprietario del bene su cui è stato commesso l’abuso edilizio non sia in realtà l’autore materiale dello stesso: l’obbligo di emanare le ordinanze di demolizione di opera edilizia abusiva o di riduzione in pristino dello stato dei luoghi anche nei confronti di chi risulti essere il proprietario sussiste, infatti, indipendentemente dall’essere, esso proprietario, anche responsabile delle opere abusive.
Più precisamente, è stato affermato che:
- “La qualifica di “responsabile dell’abuso edilizio” non riguarda solo chi ha materialmente realizzato il manufatto abusivo, ma si estende necessariamente anche a chi ha la “materiale disponibilità” dell’immobile sul quale insistono le opere abusive. L’ordine di demolizione non ha natura sanzionatoria, non è un provvedimento diretto a sanzionare un comportamento illegittimo da parte del trasgressore, ma è un atto di tipo ripristinatorio cioè ha la funzione di eliminare le conseguenze della violazione edilizia, attraverso la riduzione in pristino dello stato dei luoghi che avviene attraverso la rimozione delle opere abusive. Infatti, l’ordine di demolizione deve essere rivolto nei confronti di chi abbia la disponibilità della opera abusiva, indipendentemente dal fatto che la abbia concretamente realizzata, cosa che potrebbe rilevare sotto il profilo della responsabilità penale, ma non per la legittimità dell’ordine di demolizione”(1);
- “I destinatari dell’ordinanza di demolizione di un immobile abusivo sono il proprietario dell’immobile ed il responsabile dell’abuso atteso gli ordini di demolizione, avendo carattere reale, si applicano anche a carico di chi non abbia commesso la violazione, ma si trovi al momento dell’irrogazione in un rapporto con la res tale da assicurare la restaurazione dell’ordine giuridico violato, prescindendo gli stessi dalla responsabilità del proprietario o dell’occupante l’immobile”(2).
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