Con la delibera n. 417 del 15 maggio 2019, pubblicata sul sito istituzionale lo scorso 3 giugno, l’ANAC ha aggiornato le Linee guida n. 1 in materia di affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, dopo la consueta consultazione e tenendo conto del parere n. 2698 del 22 dicembre 2017 del Consiglio di Stato.
Il primo elemento di aggiornamento riguarda l’equo compenso.
Come è noto, l’art. 19-quaterdecies, comma 3, del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, con l’inserimento dell’articolo 13 bis alla legge 31 dicembre 2012, n. 247, ha sancito l’obbligo per la PA di garantire il principio dell’equo compenso per le prestazioni rese dai professionisti per incarichi affidati dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione. Il medesimo articolo, riferito alle prestazioni professionali degli avvocati, ha definito equo il compenso proporzionato «alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione legale, tenuto conto dei parametri previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro della Giustizia adottato ai sensi dell’art. 13, comma 6».
La trasposizione di tale previsione agli incarichi inerenti i servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura porterebbe a ritenere equo il corrispettivo che “tiene conto” dei parametri previsti dal decreto del Ministero della Giustizia del 17 giugno 2016(1). Tuttavia, i corrispettivi determinati sulla base del predetto decreto sono utilizzati dalle stazioni appaltanti, in virtù di quanto previsto dall’art. 24, comma 8(2), del codice, come base di riferimento per la determinazione dell’importo da porre a base di gara dell’affidamento del servizio.
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