La realizzazione di una veranda nel balcone

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In numerose occasioni la giurisprudenza si è interessata dalla realizzazione di una veranda nel balcone, arrivando alla conclusione che detto intervento rientri nell’ambito della ristrutturazione edilizia ex art. 10 comma 1 lett. c) del Testo Unico Edilizia (d.P.R. n. 380/2001), categoria comprendente “gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica nonché quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell’edificio preesistente”.
Individuata la categoria, è necessario ricordare quali sono i titoli edilizi in astratto utilizzabili per gli interventi di ristrutturazione edilizia e, fra questi, individuare quello che è richiesto per la veranda.

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