L’art. 6 comma 1 lett. e-quinquies del Testo Unico Edilizia dispone che rientrano nell’ambito dell’attività edilizia libera gli interventi riguardanti le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici, pur “Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42”.
Tra tali interventi rientrano, in via esemplificativa, piccole strutture ornamentali strutturalmente non ancorati al suolo e comunque destinati alla più comoda fruizione di aree pertinenziali di edifici, come:
- altalene,
- scivoli,
- dondoli,
- panche,
- tavoli da picnic,
- cuccia del cane,
- casetta gioco bimbi,
- barbecue rimovibili,
- forni esterni,
- fontane ornamentali,
- vasi e fioriere mobili.
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