Cambio di destinazione d’uso di una dismessa centrale telefonica ed oneri concessori: un’interessante pronuncia recente

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La riconversione di una dismessa centrale telefonica con cambio di destinazione d’uso è soggetta al relativo pagamento degli oneri concessori: è quanto affermato dal TAR Campania, Napoli, sez. II, nella sent. 1 febbraio 2018, n. 714.
In sintesi, una società ha richiesto ed ottenuto il permesso di costruire per il cambio di destinazione d’uso di una dismessa centrale telefonica mediante il passaggio dalla zona P/2 (lottizzazioni industriali, artigianali, interstiziali) alla zona C/4 (attrezzature e servizi privati d’interesse pubblico), con conseguente trasformazione di parte del piano terra da servizi telefonici a commerciale (quota 30%) e del piano secondo da uffici per servizi telefonici a servizi alle persone. Contestualmente al rilascio del permesso di costruire, la società ha stipulato con l’amministrazione comunale una convenzione, mediante la quale si obbligava, anche con riguardo ai successivi aventi causa, ad attribuire all’area interessata dall’intervento e “ai manufatti sulla stessa eventualmente consentiti e realizzati, una esclusiva destinazione di uso pubblico, in conformità alle previsioni consentite nelle richiamate N.T.A. del P.R.G.

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