Come è noto, né il Testo Unico Edilizia né il Regolamento edilizio tipo recentemente adottato nell’Accordo dello scorso mese di ottobre 2016 tra il Governo, le Regioni ed i Comuni offrono una definizione standard di pergolato: per l’individuazione della relativa nozione, perciò, è necessario affidarsi alla giurisprudenza e, dove possibile, alle normative regionali e ai regolamenti comunali.
Ad esempio, il Consiglio di Stato ha recentemente ribadito che il pergolato può essere inteso come un manufatto avente natura ornamentale, realizzato in struttura leggera di legno o altro materiale di minimo peso, facilmente amovibile in quanto privo di fondamenta, che funge da sostegno per piante rampicanti, attraverso le quali realizzare riparo e/o ombreggiatura di superfici di modeste dimensioni. Da tale definizione è evidente che, secondo i giudici, gli elementi che caratterizzano un pergolato sono:
- la modestia della struttura,
- l’amovibilità,
- l’assenza di fondamenta e di copertura pesante;
- l’assenza di tamponature laterali,
- l’utilizzo di elementi leggeri (solitamente, il legno),
- la finalità di riparo/ombreggiatura,
- la pertinenzialità rispetto all’edificio principale.
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