La competenza dei professionisti tecnici in materia di pianificazione

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L’art. 16 comma 2 del d.P.R. 5 giugno 2001, n. 328 (contenente Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove per l’esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti) riconosce agli architetti iscritti nella sezione A dell’Albo, settore “pianificazione territoriale”, la competenza alla pianificazione del territorio, del paesaggio, dell’ambiente e della città (lett. a)) e allo svolgimento e al coordinamento di analisi complesse e specialistiche delle strutture urbane, territoriali, paesaggistiche e ambientali e al coordinamento e alla gestione di attività di valutazione ambientale e di fattibilità dei piani e dei progetti urbani e territoriali (lett. b)).
La norma citata è stata di recente utilizzata dalla giurisprudenza (TAR Toscana, sez. I, sent. 1 agosto 2017, n. 1014) per valutare la legittimità di un bando per professionisti a cui affidare la pianificazione urbanistica comunale.

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