Si consolida il recente orientamento secondo cui non serve il permesso di costruire per la pergotenda

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Nei primi mesi dell’anno il Consiglio di Stato (sez. V, sentt. 25 gennaio 2017, n. 306 e 7 febbraio 2017, n. 543) è intervenuto sul titolo edilizio necessario per l’installazione di una pergotenda, intesa quale struttura leggera munita di meccanismo idoneo a far scorrere un telo sopra un telaio al fine di proteggere una zona dalla luce del sole, ancorata ad una parete o ad un balcone.
Superando alcune incertezze del passato, i giudici di Palazzo Spada hanno affermato che, in generale, le pergotende, la cui agevole realizzazione è oggi possibile grazie a nuove tecniche e nuovi materiali, sono destinate a rendere meglio vivibili gli spazi esterni delle unità abitative (terrazzi o giardini) e sono installate per soddisfare quindi esigenze non precarie. Le pergotende non si connotano, pertanto, per la temporaneità della loro utilizzazione, ma costituiscono un elemento di migliore fruizione dello spazio esterno, stabile e duraturo.

Per continuare a leggere l’approfondimento dell’Avv. Mario Petrulli consultare il seguente link: http://www.lagazzettadeglientilocali.it/tid/5497993