Segnaliamo la recente sent. 14 marzo 2017 n. 434 del TAR Puglia, Lecce, sez. III, in materia di permesso di costruire in sanatoria: i giudici hanno ricordato che il diniego di tale titolo edilizio deve essere sempre adeguatamente motivato, pena la violazione degli artt. 3 della Legge n. 241/1990 e 36 del Testo Unico Edilizia (D.P.R. n. 380/2001) per carenza di motivazione e/o difetto di istruttoria.
Come è noto, secondo un costante e consolidato orientamento, il diniego di sanatoria, in quanto atto a contenuto vincolato, è sufficientemente motivato con il compiuto riferimento alla mancanza del requisito della doppia conformità, mediante il puntuale riferimento alle norme urbanistiche ed edilizie di cui si assume il mancato rispetto.
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