L’istituto dell’accertamento della compatibilità paesaggistica di cui all’art. 167 commi 4(1) e 5(2) del Codice dei beni culturali e del paesaggio è volto a consentire la regolarizzazione postuma, previo pagamento di una sanzione pecuniaria, di manufatti edilizi costituenti opere c.d. “minori” (e cioè che non abbiano comportato la creazione di superfici utili o di volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati), realizzate in ambiti sottoposti a vincolo paesaggistico in assenza o in difformità dalla relativa autorizzazione e che siano ritenuti, con valutazione ex post dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo, compatibili con i valori paesaggistici che qualificano il contesto di riferimento.
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